SEZIONE B | TOTALITARISMI E CRISI DELLE DEMOCRAZIE LA FONTE Le leggi fascistissime Il regime fascista emanò tra il 1925 e il 1926 una serie di norme che scardinavano completamente il sistema liberale e davano inizio, di fatto, alla dittatura. Le cosiddette leggi fascistissime furono concepite dal ministro della Giustizia Alfredo Rocco con l obiettivo di stabilire un nuovo sistema istituzionale che aveva come punto centrale la figura del capo del governo. Lo stesso governo assumeva un ruolo tale da svuotare di ogni funzione il parlamento, decretandone di fatto la perdita del potere legislativo. Con ulteriori provvedimenti, i giornali furono sottoposti al controllo del prefetto; le cariche elettive nelle amministrazioni locali furono abolite e in tutti i Comuni si passò alla nomina diretta di un podestà da parte del governo o del re; furono aboliti tutti i partiti e dichiarati decaduti i deputati aventiniani . Qui si riportano alcuni articoli di due differenti leggi: la prima sulle prerogative del capo del governo, la seconda sui provvedimenti per la difesa dello Stato. ATTRIBUZIONI E PREROGATIVE DEL CAPO DEL GOVERNO Legge 24 dicembre 1925, n. 2263 ART. 1. Il potere esecutivo è esercitato dal Re per mezzo del suo Governo. Il Governo del Re è costituito dal Primo Ministro Segretario di Stato e dai Ministri Segretari di Stato. Il Primo Ministro è Capo del Governo. ART. 2. Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato è nominato e revocato dal Re ed è responsabile verso il Re dell indirizzo generale politico del Governo. [ ] I Ministri Segretari di Stato sono nominati e revocati dal Re, su proposta del Capo del Governo Primo Ministro. Essi sono responsabili verso il Re e verso il Capo del Governo di tutti gli atti e provvedimenti dei loro Ministeri. [ ] ART. 3. Il Capo del Governo Primo Ministro dirige e coordina l opera dei Ministri, decide sulle divergenze che possono sorgere tra di essi, convoca il Consiglio dei Ministri e lo presiede. [ ] ART. 6. Nessun oggetto può essere messo all ordine del giorno di una delle due Camere, senza l adesione del Capo del Governo. Il Capo del Governo ha facoltà di richiedere che una proposta di legge, rigettata da una delle due Camere, sia rimessa in votazione quando siano passati almeno tre mesi dalla prima votazione. In questo caso si procede, senza discussione, alla votazione della proposta di legge a scrutinio segreto. [ ] Il Capo del Governo ha altresì facoltà di richiedere che una proposta di legge, rigettata da una delle due Camere, sia egualmente trasmessa all altra e da questa esaminata e messa ai voti. [ ] 228 Questo articolo modifica la figura del presidente del Consiglio p g in capo p del g governo. Egli è responsabile dell attività politica solo davanti al re. Assume così un ruolo decisivo quale tramite unico di ogni atto politico senza dover rendere conto né al Consiglio dei ministri né al parlamento. Anche i ministri sono responsabili solo davanti al re e al capo del governo. Il parlamento è di fatto un organo marginale che deve acconsentire alla volontà governativa. Prerogativa del capo del governo è che nessun ordine del giorno possa essere approvato dalle Camere senza il suo accordo esplicito, controllandone di fatto le attività. Nel caso di una mancata approvazione da parte del parlamento di una proposta di legge, al capo del governo si forniscono strumenti formali per superare l ostacolo senza possibilità di discutere le nuove norme.