Il settore secondario L industria si occupa di trasformare le materie prime per produrre altri beni. stata l espansione industriale a determinare l affermazione delle maggiori potenze economiche e politiche. I COMPARTI DELL INDUSTRIA In base ai prodotti ottenuti l industria si divide in comparti: l industria di base (o pesante ), lavora le materie prime e produce semilavorati (cioè prodotti che vanno lavorati ulteriormente) o macchine utili per altre industrie. Sono industrie di base: la metallurgica e siderurgica (che lavorano i minerali); l industria meccanica, che produce macchine industriali; l industria chimica e petrolchimica che produce materiali dalla lavorazione del petrolio. l industria di trasformazione (o leggera ), produce beni di consumo, cioè direttamente utilizzabili dalle persone. Fanno parte di questo comparto industriale l industria agroalimentare, l industria tessile, degli elettrodomestici, delle automobili ecc. Industria meccanica. l industria avanzata, comprende settori a forte tasso tecnologico: elettronica, informatica, telecomunicazioni, aerospaziale ecc. Potenze industriali vecchie e potenze industriali nuove Per quasi due secoli, le maggiori potenze industriali sono state quelle dove aveva avuto inizio e si era sviluppata la rivoluzione industriale (molti Paesi europei, gli Stati Uniti, il Canada). Negli ultimi decenni in questi Paesi l industria ha perso importanza e il settore dominante è diventato quello dei servizi. In queste economie (chiamate postindustriali) il settore industriale mantiene il primato mondiale grazie all elevato livello tecnologico. Allo stesso tempo però le vecchie potenze hanno cominciato a subire la concorrenza dell industria dei Paesi emergenti come la Cina, l India, il Brasile: tutti Paesi dotati di ricchezza di materie prime e di una grande disponibilità di manodopera. Questi Paesi producono prodotti Operaie cinesi a prezzi più bassi perché hanno minori costi di produzione, grazie ai in una fabbrica tessile. bassi stipendi e a leggi più permissive in materia di tutela dell ambiente. 28