CAPITOLO 18 L EPOCA TARDOANTICA La libert di culto per i cristiani Voci dalla storia Rilievo raffigurante Costantino in trono con i simboli della cristianit , IV sec. d.C. Subito dopo aver ottenuto il potere, Costantino e Licinio promulgarono una legge valida per tutto l impero, il cosiddetto editto di Milano (313), che concedeva la libert di culto a tutte le religioni diffuse nell impero. La libera pratica della maggior parte dei culti di origine orientale era in realt gi stata consentita ufficialmente dalle istituzioni romane da molto tempo: l editto di Milano costituiva quindi un riconoscimento rivolto in particolare ai cristiani. Pi che sulla tradizionale tolleranza che aveva sempre caratterizzato l atteggiamento di Roma nell ambito delle questioni religiose, per , il provvedimento era fondato su ragioni di ordine politico ed economico. Costantino individu nei cristiani un solido sostegno politico per la sua ascesa al trono imperiale e per il mantenimento del potere. Essi, infatti, costituivano una categoria trasversale a tutte le classi sociali ed erano ormai presenti nei centri vitali dell amministrazione statale e dell esercito. L appoggio dei cristiani era inoltre fondamentale dal punto di vista economico. L esperienza di Diocleziano le cui persecuzioni e confische non avevano sortito l effetto sperato per il risanamento del bilancio statale mostrava che per risollevare le finanze pubbliche, i cristiani, pi che come sudditi, erano importanti come contribuenti. Per renderli tali, per , era inevitabile garantirne la piena integrazione nell organizzazione imperiale. VOCI DALLA STORIA Lattanzio sull editto di Costantino In questo brano dello scrittore cristiano Lattanzio, vissuto tra la fine del III e gli inizi del IV secolo, citato l editto promulgato da Costantino e Licinio nel 313. Il testo fa intendere che la libert di culto ai cristiani, pi che per un principio di tolleranza religiosa, fu concessa per consolidare il potere imperiale. Quando felicemente tanto io Costantino Augusto quanto anch io Licinio Augusto ci fummo incontrati a Milano e trattammo di tutte le questioni riguardanti l utilit e la sicurezza pubblica, fra le altre disposizioni che sapevamo avrebbero giovato alla maggioranza degli uomini, abbiamo creduto necessario emanare in primo luogo queste su cui si fonda il rispetto della divinit , cio di dare sia ai cristiani sia a tutti gli altri la libera facolt di seguire ciascuno la religione che ha scelta, affinch tutto ci che v di divino nella sede celeste sia ben disposto e propizio verso noi e verso tutti quelli che sono posti sotto il nostro potere. Perci con ragionamento salutare e giustissimo abbiamo creduto di dover prendere questa decisione, di non negare assolutamente a nessuno la facolt di dedicare la sua mente al culto cristiano o a quella religione che senta pi adatta a s , affin- 118 ch la somma divinit , alla cui venerazione ci dedichiamo spontaneamente, possa mostrarci in tutte le cose il suo solito favore e la sua solita benevolenza. Conviene perci la Tua Eccellenza sappia che stato da noi deciso che, eliminando tutte le restrizioni contenute negli scritti precedenti trasmessi al tuo ufficio circa i cristiani, siano revocate le disposizioni malaugurate e contrarie alla nostra clemenza e che ciascuno di coloro i quali nutrono la stessa volont di osservare la religione cristiana, ora lo facciano liberamente e apertamente, senza nessuna inquietudine e molestia. Lattanzio, De mortibus persecutorum, 48, 2-13, trad. di A. La Penna, in A. Saitta, 2000 anni di storia. Dall impero di Roma a Bisanzio, Laterza, Bari 1979 STUDIO CON I TESTI Perch nel documento si fa pi volte riferimento alla divinit ? A chi rivolto l editto di Milano? Quali conseguenze determin per i cristiani?