LEZIONE 27.1 La nascita del feudalesimo Il capitolare di Quierzy sanc l ereditariet dei feudi maggiori. L autonomia e il potere dell aristocrazia feudale continuarono tuttavia ad ampliarsi nei secoli successivi, finch , nella prima met dell XI secolo, l ereditariet fu estesa anche ai feudi minori. Ci avvenne nel 1037, con l emanazione della Constitutio de feudis da parte di Corrado II il Salico. Grazie a questo provvedimento che in realt , pi che introdurre un vero cambiamento, prendeva atto di una situazione di fatto divenivano ereditari anche i feudi concessi non dall imperatore ma da un grande signore. Carlo il Calvo in trono in una miniatura del IX secolo. VOCI DALLA STORIA L ereditariet dei feudi La Constitutio de feudis, di cui riportiamo un estratto, fu emanata il 28 maggio 1037 dall imperatore Corrado II il Salico. Questo documento diede un ulteriore sanzione ufficiale al processo di frammentazione politica e amministrativa dell Europa, in atto ormai da secoli e gi riconosciuto dal capitolare di Quierzy per i feudi maggiori. Nel nome della santa e individua Trinit , Corrado II, per grazia di Dio Augusto imperatore dei Romani. 1. Vogliamo sia noto a tutti i fedeli della Santa Chiesa di Dio e ai nostri cos presenti come futuri, che noi, al fine di riconciliare gli animi dei signori e dei milites , s che si possano vedere sempre gli uni con gli altri concordi e servano devotamente con fedelt e perseveranza, noi e i loro seniores , ordiniamo e fermamente decidiamo: che nessuno milite di vescovi, abati e abbadesse o di marchesi o conti o chiunque altro che tenga un beneficio dai nostri beni pubblici o dalle propriet della Chiesa o che lo ha tenuto anche se ora lo ha ingiustamente perduto appartenga egli ai nostri valvassori maggiori od ai loro militi, non debba perdere il suo beneficio senza colpa certa e dimostrata e se non a tenore delle costituzioni dei nostri predecessori e per giudizio dei loro pari. [ ] 4. Ordiniamo altres che quando un milite, fra i maggiori od i minori, lascer questa vita terrena, il figlio suo ne erediti il beneficio. Se invece il milite non avr un figlio ma lascer un nipote da figlio, questi abbia in pari modo il beneficio, con l osservanza dell uso praticato dai valvassori maggiori nella consegna dei cavalli e delle armi ai loro signori. Che se nemmeno un nipote lascer e avr un fratello legittimo e consanguineo, se questi avr offeso il Signore e vorr fare ammenda e diventare suo milite, abbia il beneficio che fu gi del padre suo. [ ] 6. Vogliamo noi pure il fodro [un imposta militare, cio diretta al mantenimento dell esercito] che i nostri predecessori riscuotevano dai castelli. Ma non intendiamo esigere in alcun modo il tributo che essi non ebbero. 7. Se alcuno infranger quest ordine paghi una contribuzione di cento libbre d oro, met alla nostra camera e met a colui al quale recato danno. Documenti storici, a cura di R. Romeo, G. Talamo, vol. 1, Il Medioevo, Loescher, Torino 1966 Un vassallo rende onore al suo signore. STUDIO CON I TESTI Che cosa previsto alla morte di un milite, cio di un feudatario? In quali passaggi si riconosce la presenza di un organizzazione di tipo feudale? Quali punizioni si prevedono nei confronti di coloro che avessero trasgredito a quanto stabilito nel documento? 405