Queste diciture vanno associate a raccomandazioni su una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano e su quantità di alimento e modalità di consumo necessarie per ottenere l effetto benefico indicato. Se necessario deve essere presente la dicitura che sconsiglia il consumo a persone che per patologie evidenti dovrebbero evitarne l uso. IMPARA CON LE IMMAGINI Leggere la dichiarazione nutrizionale QUANTIT STANDARD o PORZIONE I valori del contenuto sono indicati per 100 g di prodotto o per porzione (variabile a seconda dell alimento o della confezione). GRASSI SATURI Devono essere distinti dalla quantità totale di grassi. ZUCCHERI Devono essere distinti dalla quantità totale di carboidrati. Informazioni nutrizionali Contenuto energia (kJ/kcal) grassi di cui saturi per 100 g per porzione (120 g) 468 kJ 111 kcal 561 kJ 134 kcal % RI 6,7% 0,8 g 0,2 g 1,0 g 0,2 g 1% 1% 13,5 g 0,7 g 16,2 g 0,8 g 6% 1% fibre 9,6 g 11,5 g - proteine 7,7 g 9,3 g 19% < 0,01 g 0, 1 g 2% 12,0 mg 6 mg 83% 43% carboidrati di cui zuccheri sale vitamina E ferro 10,0 mg 5,0 mg (% RI) Ciascuna voce è confrontata con i valori di riferimento per l assunzione di nutrienti. VITAMINE e SALI MINERALI Possono essere elencati solo se presenti in quantità superiore al 15% RI. In etichetta sono riportati anche: i loghi dei prodotti a marchio (DOP, IGP, IG, STG) e dei marchi di tutela; il logo europeo del biologico, corredato dal numero di riconoscimento dell operatore biologico e dall indicazione del relativo organismo di controllo (codice alfa-numerico); la presenza sopra lo 0,9% di organismi geneticamente modificati (Reg. CE 1829/2003). FOCUS Gli OGM in Europa Un OGM o un suo prodotto derivato può essere immesso sul mercato europeo solo se autorizzato. Gli alimenti OGM fino a ora autorizzati e commercializzati sono mais, soia, colza e cotone. In Italia a oggi nessuna di queste piante viene coltivata ma è consentita la commercializzazione dei loro prodotti nel rispetto delle regole di etichettatura. In Europa le dichiarazioni sull assenza di OGM sono proibite, in particolare nei prodotti biologici, perché è un requisito implicito già previsto dalla legge. 406 La tracciabilità L art. 18 del Reg. (CE) 178/2002 istituisce la tracciabilità obbligatoria per tutte le filiere del sistema agro-alimentare. La tracciabilità è l obbligo di lasciare tracce documentate dei flussi materiali e degli operatori di filiera. Gli operatori del settore agroalimentare (OSA) devono essere in grado di individuare chi fornisce loro un alimento predisponendo la procedura per la gestione di documentazione e informazioni. Gli alimenti e i mangimi immessi sul mercato devono essere adeguatamente etichettati o identificati. La tracciabilità agevola la rintracciabilità, cioè la possibilità di ricostruire la storia e di seguire l utilizzo di ogni prodotto identificando tutte le fasi della lavorazione. TRACCIABILIT produttore UDA 8 Tutela e sicurezza del consumatore trasformatore grossista RINTRACCIABILIT dettagliante