DIRITTO 5. Gerarchia delle fonti 23 5. Gerarchia delle fonti 5.1 Fonti di produzione e principio di gerarchia Fo nt is cri tte F on ti a tto Nel nostro Paese i soggetti che hanno il potere di emanare le leggi sono lo Stato (Parlamento e Governo) e le Regioni. Tali leggi non hanno però tutte la stessa importanza, ma sono ordinate secondo una gerarchia prestabilita. COSTITUZIONE Leggi costituzionali Regolamenti UE Leggi ordinarie Decreti legge Decreti legislativi Leggi regionali Legge fondamentale dello Stato Fonti primarie Regolamenti governativi o ministeriali Fonti secondarie Usi e consuetudini Fonti non scritte Fonti fatto Al vertice di questa scala di importanza legislativa abbiamo la Costituzione della Repubblica Italiana, che è la legge fondamentale dello Stato a cui tutte le altre leggi devono uniformarsi, pena il loro annullamento attraverso la dichiarazione di incostituzionalità. Potremmo definire la Costituzione come la legge delle leggi . La Costituzione è entrata in vigore il 1° gennaio 1948 e le norme che contiene possono essere modificate o integrate solo con leggi costituzionali di pari rango. Abbiamo pertanto leggi che servono a modificare la Costituzione (leggi di revisione costituzionale) o servono a integrarla (leggi costituzionali) che richiedono un procedimento più complesso rispetto alle leggi ordinarie. Al di sotto di essa, nella scala gerarchica troviamo le altre fonti primarie: i regolamenti dell Unione Europea, che hanno efficacia di legge ma non possono comunque essere in contrasto con la Costituzione; le leggi ordinarie emanate dal Parlamento e gli atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi) adottati dal Governo in materia di importanza nazionale (per esempio l immigrazione o la politica estera); le leggi regionali emanate dalle Regioni nelle materie di loro competenza (per esempio i servizi scolastici o il turismo). SAR VERO? Hai sentito? La nostra Regione vuole fare una legge per regolare il flusso degli immigrati.