DIRITTO 117 2. I rapporti etico-sociali 2. I rapporti etico-sociali 2.1 Famiglia, matrimonio e rapporto tra coniugi Articolo 29 La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell unità familiare. La famiglia è la più importante delle formazioni sociali ed è considerata come la prima forma di vita in comune tra esseri umani legati tra loro da rapporti di sangue e di affetto. Essa contribuisce in modo determinante allo sviluppo psicologico ed emotivo degli individui. La Costituzione la definisce come società naturale, nel senso che tale aggregazione è sempre esistita, ancor prima che lo Stato intervenisse per regolamentarla. La famiglia, secondo la Costituzione, si origina dalla celebrazione del matrimonio (cosiddetta famiglia legittima). Il matrimonio è un atto solenne mediante il quale due persone si impegnano a condividere le proprie vite assumendo reciproci impegni. Con il passare degli anni, tuttavia, l evoluzione della società e dei costumi ha portato all affermazione di forme familiari molto diverse rispetto al modello previsto dai Costituenti, tanto che oggi la definizione di famiglia offerta dalla nostra legge fondamentale non trova sempre riscontro nella realtà. Le forme di matrimonio L ordinamento italiano riconosce più forme di matrimonio: 1. il matrimonio civile, celebrato in municipio dal Sindaco o da un suo delegato; 2. il matrimonio concordatario, celebrato da un sacerdote secondo il rito cattolico. Questa seconda forma acquista effetti civili grazie alla trascrizione dell atto di matrimonio nei registri dello stato civile del Comune dove viene celebrato; 3. il matrimonio acattolico: come si intuisce dal nome, viene celebrato da un ministro di culto non cattolico (per esempio ebreo, metodista ecc.) di fede ammessa nello Stato. L unione ha gli stessi effetti del matrimonio civile in presenza di certe condizioni, tra cui la trascrizione nei registri dello stato civile. La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni, che hanno la funzione di rendere nota a tutti l intenzione di sposarsi e di consentire così a chi sia a conoscenza di impedimenti di fare opposizione. Successivamente l atto di matrimonio dovrà essere inviato all ufficiale di stato civile entro cinque giorni dalla celebrazione, per la trascrizione negli appositi registri. Dall unione nascono diritti e doveri per entrambi i coniugi, i quali sono considerati dalla legge su un piano di assoluta parità e uguaglianza. Entrambi acquistano l obbligo reciproco alla fedeltà, all assistenza morale e materiale, alla coabitazione e alla collaborazione nell interesse dei figli e della famiglia. Quando la convivenza familiare entra in crisi, i coniugi possono far ricorso alla separazione, che non scioglie il vincolo matrimoniale, ma sospende alcuni obblighi coniugali come la fedeltà e la coabitazione, mentre rimangono intatti i doveri verso i figli. Lo Stato italiano riconosce la validità dei matrimoni celebrati da ministri di culto cattolico o non cattolico ammessi dallo Stato. La separazione