DIRITTO 4. I Princìpi fondamentali della Costituzione (artt. 1-12) I diritti delle donne nell Italia repubblicana Diritto di voto attivo e passivo (1945 e 1946) Nel 1945, per la prima volta, un decreto consentì alle donne di almeno 21 anni (maggiorenni) di votare alle prime elezioni amministrative post belliche. L anno successivo venne loro concesso anche l elettorato passivo, ossia le donne con più di 25 anni potevano presentarsi alle elezioni ed essere votate. Il 2 giugno del 1946 le donne votarono al referendum istituzionale. Il 25 giugno 1946 si riunì per la prima volta l Assemblea Costituente e ben 21 donne, conosciute come madri costituenti , entrarono a far parte di quel gruppo di eletti che potevano sedere ufficialmente nell Assemblea Costituente. Accesso agli impieghi pubblici (1963) Soltanto nel 1963, con la legge n. 66, il Parlamento italiano ammise la donna ai pubblici uffici ed alle professioni ; la donna poté così accedere a tutte le cariche, professioni e impieghi pubblici, compresa la Magistratura. Divorzio (1970) In Italia il divorzio fu introdotto nel 1970. Qualche anno dopo, nel 1974, un movimento politico cercò di abrogare la legge sul divorzio indicendo un referendum abrogativo, dal quale però emerse la volontà della maggioranza della popolazione italiana di mantenere la legge in vigore: votò per il no il 59,26% dei cittadini. Riforma del diritto di famiglia (1975) Nel 1975 il Parlamento italiano con la legge n. 151 approvò la riforma del nuovo diritto di famiglia, con la quale veniva riconosciuta la completa parità tra donna e uomo all interno della famiglia. La riforma prevedeva: il passaggio dalla potestà del marito (patriarcale) alla potestà condivisa da entrambi i coniugi (la cosiddetta responsabilità genitoriale ); l eguaglianza tra coniugi (si passa dalla potestà maritale all eguaglianza tra coniugi); il regime patrimoniale della famiglia (separazione dei beni o comunione legale/convenzionale); la revisione delle norme sulla separazione personale dei coniugi (il tradimento del marito poteva essere causa legittima di separazione). Aborto (1978) Nel 1978 furono approvate le norme per la tutela sociale della maternità e l interruzione volontaria della gravidanza con la legge n. 194/1978 che consentiva alla donna, nei casi previsti dalla legge, di ricorrere all interruzione volontaria di gravidanza (in una struttura pubblica nei primi 90 giorni di gestazione, mentre tra il quarto e quinto mese vi si poteva ricorrere solo per motivi terapeutici). Prima di allora l IVG era considerata reato dal Codice Penale italiano, che la puniva con la reclusione da due a cinque anni, comminati sia all esecutore dell aborto sia alla donna stessa. Abolizione del delitto d onore e del matrimonio riparatore (1981) Fino agli anni Ottanta, il delitto d onore consentiva una riduzione della pena a chi uccideva la moglie, la figlia o la sorella solo per difendere l onor suo o della famiglia . Nel 1981 venne abrogata questa parte di legge. Nello stesso anno fu abolito anche l istituto del matrimonio riparatore, che prevedeva la possibilità per uno stupratore di evitare la condanna se avesse sposato la sua vittima. Una pratica che voleva salvare l onore della famiglia perché la violenza carnale era considerata un reato non contro la persona abusata ma contro la morale. Forze armate (1999) Il 20 ottobre del 1999 con la legge n. 380 l Italia apre le forze armate al reclutamento femminile. La partecipazione delle cittadine italiane al sistema della Difesa nazionale e della sicurezza internazionale si è gradualmente affermata in Italia. Il nostro è stato l ultimo Paese membro della NATO a consentire l ingresso delle donne nelle forze armate. 91