Educazione CIVICA – CITTADINI RESPONSABILI La tutela dell’uguaglianza e l’uso del concetto di “razza” nella Costituzione italiana Come abbiamo visto, per quanto il concetto di “razza” sia stato delegittimato da tempo sul piano scientifico, esso è ancora presente nel linguaggio comune, dove indica un confuso insieme di tratti fenotipici e culturali che possono essere chiamati in causa per diverse ragioni, ma che spesso vengono utilizzati per giustificare comportamenti violenti e/o discriminatori nei confronti di alcuni individui. Proprio perché ancora operante nel pensiero e nello sguardo di molte persone come base ideologica della discriminazione, il concetto di “razza” viene usato anche come fattore individuante di tali comportamenti discriminatori, nell’interesse di tutelare i soggetti discriminati. Lo Stato italiano, per esempio, nell’articolo 3 della Costituzione, afferma: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Questo articolo è molto importante perché, enunciando il principio di uguaglianza di fronte alla a dispetto di qualsiasi differenza, tutela i cittadini da possibili atti direttamente o indirettamente discriminatori da parte dello Stato stesso o di sue espressioni, come nei casi di prassi amministrative illegittime (si pensi, per esempio, ai tristemente noti abusi della polizia statunitense nei confronti di cittadini afroamericani durante le procedure di controllo). A partire dal secondo dopoguerra, l’esigenza di tutelare l’uguaglianza e proteggere le persone dalle discriminazioni è entrata a far parte del diritto internazionale in varie forme, a cominciare da una clausola della (Cedu) del 1950, che assicura il godimento di tali diritti senza distinzione alcuna per ragioni di sesso, razza, lingua, opinioni politiche, origine nazionale o sociale e così via. In Italia nel 1993 è stata varata la Legge Mancino (n. 205) al fine di punire i singoli atti discriminatori; tuttavia mancava ancora una definizione precisa di che cosa costituisse discriminazione. L’articolo 43 del Testo Unico sull’immigrazione (d.lgs. 286/1998) ce ne offre una definizione molto ampia, che estende la tutela antidiscriminatoria a tutti gli ambiti della vita sociale e a tutti gli esseri umani (non solo i “cittadini” italiani, ai quali si rivolge invece l’articolo 3 Cost.); esso sancisce che: legge Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali Costituisce discriminazione ogni comportamento che direttamente o indirettamente comporti una discriminazione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica. Lavoriamo INSIEME Cosa significa per te la parola “discriminazione”? Riesci a individuare delle situazioni in cui tu o qualcuno che conosci siete stati vittime di discriminazione? Come vi siete sentiti? Sapevi che attuare o incoraggiare la discriminazione fosse un reato? Racconta nello spazio di qualche riga due o tre esempi di discriminazione a cui ti è capitato di assistere direttamente o indirettamente (inclusi episodi di film o di un libro/articolo); può trattarsi anche di piccoli gesti, che possono avvenire persino tra i banchi di scuola. Poi condividili con i tuoi compagni e discutetene in classe.