Educazione CIVICA – CITTADINI RESPONSABILI

Lo status di rifugiato

LIFE SKILLS

• Comunicazione efficace • Relazioni efficaci • Pensiero critico • Prendere decisioni

COMPETENZE

• Progettare • Comunicare • Collaborare e partecipare • Agire in modo autonomo e responsabile • Risolvere problemi • Individuare collegamenti e relazioni • Acquisire e interpretare l’informazione

AGENDA 2030
OBIETTIVO 10 Ridurre le disuguaglianze
OBIETTIVO 16 Pace, giustizia e istituzioni solide

Tema di scottante attualità, spesso collegato al fenomeno delle migrazioni, è quello dei rifugiati, riconosciuti e tutelati dalla Convenzione di Ginevra. Spesso al termine “rifugiato” si sostituisce quello di “richiedente asilo”, ma le due definizioni non sono coincidenti.

IL BRAINSTORMING

Svolgete, con l’aiuto dell’insegnante, un’attività di brainstorming, confrontandovi assieme a partire da alcune domande stimolo:
Che cosa conoscete di questo argomento?
Quali sono state e sono le vostre fonti di informazione?
Quali sono, secondo voi, le opinioni più comuni su questo tema?

L'ANALISI DEI MATERIALI

Per approfondire l’argomento leggete e analizzate attentamente i seguenti materiali sulla tematica; svolgete questo lavoro in coppie.

Illustrazione di un gruppo di persone viste di spalle mentre camminano, ciascuna con bagagli o zaini. In primo piano una donna con capelli lunghi scuri porta in braccio una bambina addormentata che stringe una bambola. Le figure, stilizzate e dai colori tenui, suggeriscono l’idea di un viaggio o di uno spostamento collettivo.

RIFUGIATO O RICHIEDENTE ASILO?

«ll rifugiato è una persona scappata dal proprio Paese per cercare protezione in un altro, perché perseguitata per motivi di razza, religione, nazionalità e, a causa di ciò, non può o non vuole tornare nel proprio Paese di origine, dove la sua incolumità fisica sarebbe a rischio. La condizione di rifugiato è stata definita per la prima volta nella Convenzione di Ginevra del 1951, un trattato delle Nazioni Unite firmato da 147 Paesi […]. Per il riconoscimento dello status di rifugiato è necessaria la prova del timore della persecuzione da parte del soggetto1. Sono escluse dall’applicazione della Convenzione le persone che hanno commesso crimini di guerra o contro l’umanità o che sono colpevoli di atti contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Unite […]. ll richiedente asilo è una persona che ha chiesto il riconoscimento di rifugiato o altre forme di protezione e che è in attesa di risposta. Fino a quel momento la persona ha diritto a soggiornare regolarmente nel Paese anche se è entrato in modo irregolare o senza documenti d’identità. L’asilo politico è il diritto concesso ad uno straniero di trovare rifugio nel territorio o presso una rappresentanza diplomatica di uno Stato terzo, qualora sia perseguitato o subisca discriminazioni per motivi politici, religiosi, razziali: finalità di tale istituto è proteggere lo straniero e assicurargli un giudizio equo, e giusto, che non gli è garantito in patria».

Angelo Greco, Migranti, profughi, richiedenti asilo e rifugiati: quali differenze, “La legge per tutti”, 20 marzo 2022

1 Colui che chiede di essere riconosciuto come “rifugiato” deve dare prova che il suo timore di essere perseguitato nella sua terra sia fondato.

LA DEFINIZIONE DI “RIFUGIATO”

«La definizione di rifugiato, e l’identità storico-politica del relativo concetto, prendono le mosse dalla Convenzione di Ginevra del 1951, dal protocollo relativo allo status di rifugiato, sottoscritto a New York il 31.1.1967 (reso esecutivo in Italia con la Legge 14 febbraio 1970 n. 95), documenti che ancora oggi rappresentano i soli strumenti internazionali a carattere universale che la contengono. L’esigenza storico-sociale posta a base della Convenzione di Ginevra era rappresentata dalla volontà di attribuire una condizione giuridica più stabile a quegli stranieri o apolidi, sfollati o fuggitivi perché temevano di rientrare in patria dopo gli svolgimenti politici, etnici e territoriali successivi alla Seconda guerra mondiale, e nel clima della Guerra fredda; tale considerazione rende evidente come, nel tempo, la definizione di rifugiato, offerta alla comunità internazionale per le esigenze rappresentate, si sia poi arricchita ed evoluta, in termini qualitativi e quantitativi, dai fenomeni storici e migratori delle epoche successive. Ed infatti, il testo originario contenuto nella Convenzione di Ginevra fu integrato dapprima con il Protocollo di New York del 1967, e poi, per via giurisprudenziale […] da parte dei numerosi stati firmatari […]».

Stefano Celentano, Lo status di rifugiato e l’identità politica dell’accoglienza, “Questione Giustizia”, fascicolo 2, 2018